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Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool

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Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool

Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool

data pubblicazione articolo 15 ott 2023
Autore articolo Postato da: GM Brokering
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Attenzione a timonare ubriachi, la legge non perdona!

In molti ricorderanno un recente intervento sul progetto di legge relativo all’omicidio nautico approvato dal Senato e in discussione alla Camera. L’argomento è in effetti strettamente legato al tema che tratteremo in questo e in ulteriori articoli poiché merita adeguata attenzione anche in relazione al perdurare di comportamenti individuali che causano compromissioni gravi alla sicurezza della navigazione con esiti spesso letali.

Il tema è già trattato in generale nel Codice della navigazione del 1942 che annovera l’ubriachezza del comandante, del pilota e dei componenti dell’equipaggio addetti a servizi di sicurezza tra i delitti contro la sicurezza della navigazione dedicando all’ubriachezza l’art. 1120 con aggravante specifica ex art. 1121.

Ciò posto, nella coscienza di dover proporre una disciplina specifica per il diporto attesa la fase di crescente autonomia della materia rispetto a quella della navigazione commerciale e il costante incremento della navigazione diportistica, cogliendo l’occasione nell’integrazione del Codice della nautica ad opera del d. legislativo 229/2017 si è inserito un vero e proprio corpus normativo specifico e piuttosto particolareggiato volto a contrastare il fenomeno tutt’altro che raro del comando/conduzione di unità da diporto da parte di chi si trova in stato di alterazione.

Osserviamo che contrariamente al Codice della navigazione non si è utilizzato lo strumento penale ma si è rimasti fedeli all’impianto originale del Codice della nautica in cui la parte sanzionatoria è affidata in toto a sanzioni amministrative principali ed accessorie magari piuttosto rilevanti ed afflittive, anche e specialmente per quelle accessorie.

Del resto, avevamo già evidenziato che si vuol tenere ferma questa filosofia d’impianto visto che pure l’istituendo omicidio nautico sarà inserito nel codice penale lasciando così il nostro codice estraneo al diritto criminale. Attesa l’estensione e complessità delle norme in rassegna si tratterà di ognuna di esse in un singolo scritto.

Svolte le premesse, passiamo all’esame della disciplina contenuta nell’art. 53 bis del Codice della nautica, come detto introdotto nel 2017. Una prima osservazione: si stabilisce che ” È vietato assumere, ritenere il comando, la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità di diporto in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”. Di norma le disposizioni legislative punitive non “vietano”, bensì asseriscono solo che chi tiene il comportamento X subirà le conseguenze Y.

Nel nostro caso si è richiamata l’attenzione sul tema ponendo un vero e proprio monito/raccomandazione agli utenti visto che si stabilisce il divieto di tenere un certo comportamento e ciò facendo si conferisce maggior vigore alle seguenti disposizioni precettive.

Proseguendo nell’analisi, la norma ci dice che chiunque assume o ritiene il comando, la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità di diporto in stato di ebbrezza è punito, in via gradata, ove il fatto non costituisca reato (e qui il riferimento deve essere posto all’art. 1120 del C.N.):

  • a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.755 a 11.017 euro qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da tre a sei mesi;
  • b) con la sanzione amministrativa da 3.000 a 12.500 euro qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da sei mesi a un anno;
  • c) con la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 g per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. Oltre a ciò, la sanzione accessoria sarà piuttosto aspra poiché in questo caso la patente nautica sarà sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.

Leggendo oltre, notiamo che le suesposte sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il sequestro – salvo che l’unità appartenga a persona estranea all’illecito – nel caso in cui chi tiene i menzionati comportamenti (comando, condotta o direzione nautica in stato di ebbrezza) provochi un sinistro marittimo. Le sanzioni sono naturalmente raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto visto il maggior livello di rischio e pericolosità che comporta la navigazione di unità di dimensioni decisamente importanti.

In caso di sinistro marittimo, la patente nautica sarà sempre revocata qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 g per litro (g/l). A livello generale dobbiamo osservare che la dizione di “sinistro marittimo”, inteso nell’uso corrente come “ogni evento straordinario o dannoso causato, connesso o occorso durante le operazioni di una qualsiasi unità di entità tale da determinare la perdita, anche presunta, della nave; la perdita in mare, anche presunta, la morte o il ferimento grave di una persona; danni materiali alla nave e alle strutture o installazioni della nave ovvero danni all’ambiente marino cui segue un’inchiesta sommaria da parte dell’Autorità marittima” appare in effetti troppo vaga anche in relazione al tenore degli artt. 60 e 61 del Codice della nautica per la qual cosa si ritiene opportuno un chiarimento in materia.

Dal punto di vista operativo/pratico, una volta rilevato l’illecito, si prevede che salvo che sia disposto il sequestro l’unità, qualora non possa essere condotta da altra persona idonea, può essere fatta trainare fino a un idoneo approdo e lasciata in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il traino saranno interamente a carico del trasgressore. Oltre a ciò, il legislatore precisa che le sanzioni amministrative di cui sopra sono aumentate da 1/3 alla metà quando la violazione è commessa dopo le ore 22:00 e prima delle 7:00.

Trattati gli aspetti prettamente sanzionatori, passiamo a quelli accertativi e applicativi da cui derivano conseguenze e oneri piuttosto importanti per il presunto trasgressore. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al 7° comma dell’articolo, gli organi accertatori, secondo esplicite direttive fornite dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e dal ministro della Salute, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica dell’indagato, possono sottoporre conduttori delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi anche attraverso apparecchi portatili (c.d. alcol test).

Quando gli accertamenti di cui sopra danno esito positivo, in ogni caso di sinistro marittimo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conduttore dell’unità si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcol, gli organi accertatori, anche con accompagnamento al più vicino ufficio comando, hanno la facoltà di eseguire l’accertamento con strumenti e procedure approvate.

Nel caso in cui non fosse possibile eseguire l’accertamento di cui sopra o l’interessato si rifiutasse di sottoporsi allo stesso, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi di legge, lo accompagnano presso le strutture sanitarie pubbliche o accreditate/equiparate, per l’accertamento del tasso alcolemico. Queste disposizioni si applicano comunque in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento di soccorso.

In tal caso, le strutture sanitarie, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sui comandanti delle unità da diporto coinvolte in sinistri marittimi e sottoposti alle cure mediche: a seguito di ciò rilasceranno agli organi accertatori la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. In caso di cure mediche, il referto sanitario deve essere tempestivamente trasmesso, a cura di chi ha proceduto agli accertamenti, all’autorità che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Qualora gli accertamenti di cui sopra diano risultato positivo, gli organi accertatori potranno disporre l’immediato ritiro della patente nautica per un periodo non superiore ai 10 giorni. La patente, con previsione di cautela preventiva, potrà essere ritirata anche nel caso in cui l’esito degli accertamenti di cui sopra non fosse immediatamente disponibile. La patente nautica ritirata è depositata presso l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore.

E’ specificato inoltre che, qualora dall’accertamento di cui sopra risulti un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 g per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni come sopra esposte al § 2.

Per i casi di rifiuto/mancata collaborazione, la legge in modo piuttosto perentorio e con fini dissuasivi afferma con particolare verve che “salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8, il conduttore dell’unità da diporto è punito con la sanzione di cui al comma 2, lettera c), primo periodo” vale a dire un importo tra i 5.000 ed i 15.000 euro.

Trattando delle sanzioni accessorie, noteremo che esse incrementano e di molto la portata afflittiva e deterrente della norma. Non deve infatti sfuggire che il livello delle sanzioni pecuniarie, sia pur di tutto rispetto, potrebbe non essere sufficientemente dissuasivo per soggetti particolarmente facoltosi. Pertanto, il legislatore ha voluto che alla sanzione per la violazione di cui al comma 2, lettera c), (tasso alcolemico superiore a 1,5 g per l.) consegue in ogni caso il sequestro dell’unità salvo che la stessa appartenga a persona estranea alla violazione.

Inoltre, con provvedimento dell’autorità che ha disposto la sospensione della patente nautica è ordinato che il conduttore si sottoponga a visita medica secondo quanto si specifica di seguito per cui, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l’autorità che ha rilasciato la patente nautica ordina che l’interessato si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il tutto nel termine di 60 giorni.

Concludendo l’esame di questo primo e piuttosto complesso articolo, possiamo evidenziare un sostanziale avvicinamento se non armonizzazione con le previsioni del codice della strada oltre a un ulteriore passo di autonomia e distacco della disciplina diportistica dal codice della navigazione, segnalando che comunque si rimane sempre nell’ampio campo della tutela della sicurezza della navigazione, che alla fin fine è la matrice fondante del diritto marittimo.

Infine, rammentiamo che gli illeciti vengono annotati nell’apposita anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui all’art. 39 bis del Codice della nautica.

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